Reati contro gli animali: Guida a Codice Penale e la Nuova Legge Brambilla
- Eleonora Selmi

- 6 giorni fa
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Negl ultimi mesi, abbiamo assistito a grandissimi atti di violenza nei confronti di animali, un fenomeno, pertanto, purtroppo, in continua crescita. Le cronache, infatti, si sono tinte di macabri scenari di gesti gretti e meschini a danni di animali da sempre riconosciuti d'affezione, basti pensare a quanto accaduto giusto qualche tempo fa alla povera gattina Rosi, al centro di un episodio di gravissima violenza avvenuto a Roma, nel quartiere di Tor Tre Teste.
La piccola randagia è stata vittima di un'atroce violenza sessuale da parte di un essere umano e, ad oggi, è ancora in pericolo di vita per le lesioni causate da tale atto efferato. Ma, ad oggi, quali sono i reati previsti nel nostro codice penale a tutela degli animali? Quali forme di difesa sono state predisposte dal nostro ordinamento?
Preliminarmente va evidenziato che, rispetto al passato, la legislazione in materia di difesa degli animali ha subito notevoli modifiche con un sistema di tutela in ogni caso più incisivo in ragione non soltanto del cambiamento sociale che vede da una parte sempre più preponderante il ruolo dell'animale domestico all'interno della famiglia, ma anche della maggior sensibilità nei confronti dell'essere vivente non più visto solo come risorsa produttiva.
Un chiaro esempio di cambiamento di rotta è senz'altro l'inserimento della tutela degli animali nell'art. 9 della Costituzione ad opera della L. Cost. n. 1/2022. La normativa sul punto non ha subito solo modifiche con la Legge n. 189/2004 (che ha introdotto nel sistema penale italiano una disciplina organica specifica) e con la Legge n. 201/2010 (con la quale il Parlamento ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1987, per la protezione degli animali da compagnia), ma anche con la recentissima Legge n. 82/2025 (c.d. Legge Brambilla).
Per quanto concerne la tutela penale, innanzitutto, il Titolo IX bis del nostro codice penale prevede una parte dedicata proprio ai reati posti in essere a difesa degli animali in generale. In particolare, in nostro ordinamento, riconosce come condotta penalmente rilevante quella di chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale (uccisione di animali ex art. 544bis c.p., quella di chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie/trattamenti che procurano un danno o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche o somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate (maltrattamento di animali ex art. 544ter c.p.), ma anche quella di chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali (spettacoli o manifestazioni vietati ex art. 544quater c.p.) e di chi organizza combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica (Divieto di combattimenti tra animali ex art. 544 quinquies c.p.). Dal 1° luglio 2025, anche le imprese (come canili privati o allevamenti intensivi) rispondono direttamente dei reati contro gli animali eventualmente commessi, con pesanti sanzioni interdittive.
Oltre al Titolo IX bis dedicato, a chiusura, il nostro codice penale, all'art. 727 c.p., prevede l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro per chi abbandona animali o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze. Tale fattispecie incriminatrice, di fatto, viene applicata ogni qualvolta non sia possibile ricondurre la condotta criminosa all'ipotesi di maltrattamenti. La ratio sottesa a questa scelta la si rinviene nel tentativo, di tutelare il sentimento per gli animali, inteso come senso di pietà per essi (attesa l'impostazione tradizionale che vede l'animale come, di fatto, un bene). Rientra in tale macro categoria sia chi abbandona l'animale durante il periodo estivo o ne trascura la tempestiva denuncia di smarrimento sia chi detiene la creatura in condizioni incompatibili con la sua natura (se, ad esempio, custodito in un ambiente non consono). Nel ratificare, poi, la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, da un punto di vista penale, è stata, altresì, introdotta la fattispecie incriminatrice del traffico illecito di animali da compagnia.
Sebbene oggi il nostro ordinamento offra strumenti più incisivi rispetto al passato, casi di tale spregiudicatezza come quello della gattina romana dimostrano che le leggi - anche le più rigorose - devono essere sempre accompagnate da un cambiamento culturale profondo in modo che la tutela effettiva e piena anche degli indifesi si possa realizzare concretamente.






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