Caso Torino, abuso su minorenne: perché il GIP non ha convalidato il fermo.

È di qualche giorno fa la notizia, ormai diffusa a macchia d'olio, che una ragazzina di tredici anni di Torino sia stata abusata dal proprietario di un supermarket.
L'uomo è stato sottoposto alla misura precautelare del fermo, ma il GIP ha deciso di non concedere la convalida della misura.
Dopo la decisione del Giudice, la notizia è esplosa sui social con una serie di commenti di disappunto nei confronti non solo dell'indagato, ma anche del Magistrato che ha adottato il provvedimento.
La rabbia e la delusione per l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino si muove, però, da una errata ricostruzione di quello che, da un punto di vista processuale, in punto di diritto, è realmente accaduto.
Capiamo insieme più nel dettaglio cosa è successo.
Il soggetto è stato sottoposto alla misura del "fermo" (art. 384 c.p.p.), ossia una misura detta precautelare in quanto costituisce una sorta di anticipazione della misura cautelare in presenza di determinati presupposti. E', quindi, una misura temporanea limitativa della libertà personale che può essere adottata durante le indagini preliminari in casi eccezionali di urgenza, previsti dalla Legge e ad opera dell'autorità di pubblica sicurezza. Nel caso del fermo, in particolare, devono ricorrere: il fondato pericolo di fuga, gravi indizi a carico del soggetto fermato e la commissione di determinate ipotesi di reato.
Entro le 48 ore successive, il Giudice per le indagini preliminari fissa l'udienza di convalida all'esito della quale, con ordinanza, potrà decidere se convalidare il fermo o applicare una misura cautelare.
Nel caso di specie, nell'esercizio del proprio potere, il GIP del Tribunale di Torino ha stabilito che non vi fossero i presupposti per il fermo, decidendo di non convalidare la misura precautelare, ma di applicare la misura cautelare più adatta al momento per un incensurato che ha ammesso il fatto, ossia l'obbligo di firma quotidiana. Il GIP, infatti, nella propria decisione, ha dato particolare rilievo alla mancanza di precedenti dell'indagato e all'atteggiamento processuale collaborativo assunto dallo stesso. A detta del Magistrato, nel caso di specie, non vi era un reale pericolo di fuga dell'indagato che potesse giustificare l'applicazione della misura.
Questo non significa che l'indagato sia stato assolto come si legge in qualche pagina di disinformazione. Anzi.
Siamo in una fase prodromica al giudizio stesso, non essendo ancora stata esercitata l'azione penale ad opera del Pubblico Ministero.
Ecco che ancora una volta basta un titolo acchiappaclic o una pagina di disinformazione per far giungere le persone a conclusioni totalmente affrettate, ben lontani dalla realtà processuale.
La legge ha termini precisi e regole ferree: la Giustizia deve seguire i codici, non l'onda emotiva dei social.
È importante, pertanto, continuare a sensibilizzare i cittadini ad un corretto approfondimento delle notizie veicolate sui social.







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