Comunemente, si viene a contatto con la figura del contratto preliminare nell'ambito dell'operazione commerciale di compravendita, specie di beni immobili. In questo contesto, tale negozio viene, di solito, impropriamente, chiamato compromesso immobiliare, di seguito alcune domande pratiche:
◉ E obbligatorio stipularlo?
No. Le parti potrebbero benissimo decidere di stipulare direttamente il contratto di compravendita definitivo. È, però, altamente consigliato, specie in alcuni casi, dove l'oggetto della compravendita deve venire ancora alla luce.
◉ È necessaria un'assistenza tecnica legale?
No, ma è consigliata. L'assistenza tecnica legale è raccomandata nell'ottica della predisposizione di un contratto fluido e il più preciso possibile nelle disposizioni ivi contenute.
◉ Come redigo il compromesso?
Nell'ambito di una compravendita di beni immobili, il contratto preliminare deve essere sempre redatto in forma scritta, a pena di nullità del contratto stesso. In particolare tramite, in alternativa: scrittura privata, sottoscritto da tutte le parti (se in comunione di beni, anche dall'altro coniuge anche se non è coinvolto materialmente nel passaggio di proprietà); atto pubblico notarile.
◉ È obbligatorio registrarlo?
Da un punto di vista fiscale, ogni contratto preliminare deve essere registrato, mediante presentazione del contratto all'Agenzia delle Entrate, con il pagamento dell'imposta di registro, entro termini precisi, ossia: 20 gg di tempo dalla stipulazione tra privati; 30 gg di tempo dalla stipulazione se è stato coinvolto un notaio. In questo caso, sarà onere del professionista procedere alla prestazione. Nel caso in cui il contratto non sia stato registrato, si è in presenza di un'evasione fiscale con il conseguente eventuale accertamento fiscale.
Da un punto di vista civile, invece, il contratto non registrato conserva i suoi effetti: la mancata registrazione non incide sulla validità dell'atto che risulta per le parti sempre vincolante.
Comments