Conoscere la professione dell'Avvocato

La Professione di Avvocato
L’avvocato, in base anche al proprio settore di cui si occupa (es. civile, penale, amministrativo ecc.) – presta assistenza, per conto del proprio assistito, in ambito sia giudiziale (in tribunale, in un processo, davanti ad un’autorità giudiziaria) sia stragiudiziale, rappresentandolo legalmente o profondendo una propria consulenza, a seconda del singolo caso.
Leggi spesso sui giornali “Tizio patrocinato dall’Avvocato Pallino”, “Caio si è rivolto al proprio legale di fiducia per difendersi dalle accuse promosse da Beta” e simili. Quindi l’avvocato è una figura professionale che occorre solo quando si deve fare causa o ci si deve difendere?
Assolutamente no.
Di solito, l’avvocato, in base anche al proprio settore di cui si occupa (es. civile, penale, amministrativo ecc.) presta assistenza, per conto del suo assistito, in ambito sia giudiziale (in tribunale, in un processo, davanti ad un’autorità giudiziaria) sia stragiudiziale. Potrà, quindi, rappresentare il proprio assistito legalmente oppure limitandosi, a seconda dei casi, a profondere una consulenza legale, date le proprie conoscenze di diritto.
Tra l’altro, solo chi ha conseguito l’abilitazione, superando l’esame di Stato e si è iscritto all’ordine di appartenenza del foro dove maggiormente presta la propria professione e ha giurato di adempiere al proprio incarico può utilizzare, nell’esercizio della propria attività, il titolo di “avvocato”.
Lessico familiare: Avvocato, Avvocata e Avvocatessa
Secondo la grammatica italiana, avvocato è un sostantivo di genere mobile, quindi, declinabile anche al femminile. La donna che svolge la professione forense tecnicamente si chiama “avvocata”. Secondo la lingua italiana, il termine “avvocatessa”, invece, non è corretto in quanto il suffisso -essa, se applicato a nomi maschili che non termina per “e”, ha un’accezione negativa, intendendo “la moglie di” (in questo caso “la moglie dell’avvocato”).
Ti sei rivolto ad una donna che svolge la professione legale e non sai bene come chiamarla o come riferirsi a lei.
La parola “avvocato” è un nome di genere mobile, cioè declinabile sia al maschile che al femminile. Secondo la lingua italiana, quindi, la donna che svolge la professione forense dovrebbe essere più correttamente appellata come “avvocata”. L’utilizzo del termine “avvocato” risulterebbe, quindi, grammaticamente scorretto.
Anche se meno cacofonico, altrettanto impreciso risulta essere anche il termine “avvocatessa”. Nella grammatica italiana, infatti, il suffisso "-essa", quando viene applicato a nomi che al maschile non terminano per “e” (come “avvocato”), ha un’accezione per lo più negativa. Si legge, infatti, sulla Treccani:
"avvocatessa, quest’ultimo anche per indicare scherz. la moglie di un avvocato, o una donna che ha la parlantina sciolta, che si accalora nel discorrere e nel sostenere le ragioni proprie o altrui”
La stessa Accademia della Crusca, d’altro canto, interpellata sul punto, è stata chiara sulla questione: nell’adottare un linguaggio il più possibile non discriminatorio, basta ricorrere alle normali regole della grammatica italiana che già permetterebbero, da sole, di declinare correttamente i nomi delle professioni al femminile (es. i nomi che terminano al maschile in -o al femminile in -a come avvocato/avvocata e i nomi che terminano in -e, ossia restano i medesimi, il docente/la docente).
Personalmente, pur non dando importanza a tali profili e non essendo particolarmente sensibile al tema, preferisco essere chiamata Avvocato, come quasi fosse la sua un’accezione “neutra” (pur sapendo che per la grammatica italiana il sostantivo è di genere maschile), un termine che attenga più alla funzione sociale sottesa alla professione stessa che al sesso di chi la esercita. Quest’ultimo, infatti, non dovrebbe influenzare certo la scelta del Professionista o la sua effettiva bravura: saranno le capacità, le competenze e le attitudini individuali (al di là del genere) ad orientare la scelta del proprio legale di fiducia.

Il giuramento: non solo quello di Ippocrate
“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".
Di solito, quando si parla di giuramento nelle Professioni si pensa sempre e solo a quello c.d. di Ippocrate che i medici sono tenuti a recitare e ad impegnarsi prima di iniziare ad esercitare la loro professione. In realtà, pur essendo sicuramente tradizionalmente quello più famoso e quello forse più antico, anche noi avvocati siamo tenuti a recitare la nostra formula di impegno prima di poter formalmente esercitare.
Tra l’altro, solo chi ha conseguito l’abilitazione, superando l’esame di Stato e si è iscritto all’ordine di appartenenza del foro dove maggiormente presterà la propria professione e ha giurato di adempiere al proprio incarico – recitando ad alta voce davanti al consiglio proprio la richiamata lettera di impegno - può utilizzare, nell’esercizio della propria attività, il titolo di “avvocato”.
La toga
"Amo la toga, non per le mercerie dorate che la adornano nè per le larghe maniche che danno solennità al gesto, ma per la sua uniformità stilizzata, che simbolicamente corregge tutte le intemperanze personali, e scolorisce le disuguaglianze e individuali dell'uomo sotto l'oscura divisa della funzione. La toga, uguale per tutti, riduce chi la indossa ad essere, a difesa del diritto «un avvocato»: come chi siede al banco del tribunale è «un giudice», senz'aggiunta di nomi o titoli." Piero Calamandrei
La toga è da sempre simbolo non soltanto della magistratura, ma anche dell’avvocatura. La toga, per l’avvocato, come scriveva Piero Calamandrei, uniforma le caratteristiche individuali del singolo avvocato, restituendone un’immagine neutra, eletta a funzione della difesa del proprio assistito. Come fosse il mantello di un supereroe.
Il termine “toga” deriva dal verbo latino “tego” che significa ricoprire, tanto che, già all’epoca dei romani, la toga era un particolare tipo di tunica, utilizzata nell’alta società da chi, all’epoca, rivestiva cariche pubbliche importanti.
Nel nostro ordinamento, attualmente, le disposizioni circa il modo di vestire degli avvocati sono regolate dagli artt. 104 e 105 del R.D. n. 3/1927. In particolare, all’art. 104 viene specificato che per gli avvocati la toga è aperta, con colletto largo e maniche con orlo di velluto. Alle spalle, sono riportati i cordoni e fiocchi, d’oro misto a seta nera per gli avvocati patrocinanti in Cassazione o di argento misto a seta nera per gli altri casi. Inoltre, dovrebbe riportare la c.d. cravatta (battista bianca con merlettino) e il tocco (questi ultimi due elementi sono in disuso).
Dato che l’art. 104 rimanda, per i profili non affrontati, alla "foggia attuale" delle toghe degli avvocati e, in epoca fascista, le toghe per gli avvocati erano nere (come disposto dall’art. 170 del R.D. n. 2641/1865), ancora oggi, la toga per gli avvocati è nera.
La toga è necessaria nel processo penale durante la fase per lo più dibattimentale (nelle “pubbliche udienze”) dinnanzi al Tribunale (monocratico, collegiale), alla Corte di Assise e nel giudizio di appello e di Cassazione.
Non viene indossata nelle aule civili.
Le donne avvocato
“La questione sta tutta in vedere se le donne possano o non possano essere ammesse all’esercizio dell’avvocheria (…). Ponderando attentamente la lettera e lo spirito di tutte quelle leggi che possono aver rapporto con la questione in esame, ne risulta evidente esser stato sempre nel concetto del legislatore che l’avvocheria fosse un ufficio esercibile soltanto da maschi e nel quale non dovevano punto immischiarsi le femmine (…).” (Corte d’Appello di Torino 11/11/1883)
Nel 1883, la Corte d’Appello di Torino annullava l’iscrizione all’Ordine degli avvocati di Torino della Collega Lidia Poët. Conseguita la laurea con il massimo dei voti nel 1881 e svolti i due anni di pratica forense necessari per l’ammissione all’esame di stato per avvocati e procuratori legali, superava con successo la prova e si iscriveva all’Ordine degli avvocati di Torino.
Perché, quindi, la Corte d’Appello di Torino annullava l’iscrizione?
“La questione sta tutta in vedere se le donne possano o non possano essere ammesse all’esercizio dell’avvocheria (…). Ponderando attentamente la lettera e lo spirito di tutte quelle leggi che possono aver rapporto con la questione in esame, ne risulta evidente esser stato sempre nel concetto del legislatore che l’avvocheria fosse un ufficio esercibile soltanto da maschi e nel quale non dovevano punto immischiarsi le femmine (…).” (Corte d’Appello di Torino 11/11/1883)
Effettivamente la Poët aveva, all’epoca, una grandissima colpa, ossia quella di essere nata donna: “Vale oggi ugualmente come allora valeva, imperocché oggi del pari sarebbe disdicevole e brutto veder le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano […]. Considerato che dopo il fin qui detto non occorre nemmeno di accennare al rischio cui andrebbe incontro la serietà dei giudizi se, per non dir d’altro, si vedessero talvolta la toga o il tocco dell’avvocato sovrapposti ad abbigliamenti strani e bizzarri (…).” (Corte d’Appello di Torino 11/11/1883)
Il provvedimento veniva confermato anche dalla Cassazione, subito dopo.
La decisione di non permettere alle donne di esercitare la professione era retaggio di una società patriarcale. Le donne – diverse dagli uomini almeno da un punto di vista biologico – erano ritenute meno dotate di quelle caratteristiche intellettuali e morali, proprie dell’uomo per la cultura dell’epoca, quali la fermezza, la costanza e la risolutezza, che avrebbero dovuto animare chi si voleva dedicare a certe Professioni.
In realtà, al di là delle credenze popolari e delle suggestioni (c’era chi, davvero, senza alcun fondamento medico, riteneva che le donne potessero non essere perfettamente lucide, durante il periodo del ciclo mestruale), il problema “legale” c’era.
All’epoca, se da una parte, non vi era una specifica normativa che vietava alle donne l’accesso alla professione forense (anche in quei tempi le donne erano cittadini come gli uomini), dall’altra, secondo l’ordinamento italiano di quegli anni la donna maritata (anche se la Poët non lo era) non poteva compiere atti giuridici senza il consenso del coniuge. L’istituto dell’autorità maritale non soltanto era in aperto contrasto proprio con i principi di autonomia ed indipendenza che sono da sempre baluardo della professione forense, ma non permetteva nemmeno alle donne l’accesso ai pubblici uffici.
Iniziava così un lungo dibattito a riguardo tra chi osteggiava la parità dei sessi e chi, invece, era promotore di un movimento di rivoluzione atto a riconoscere alle donne non soltanto il diritto di esercitare la professione di avvocato, ma anche altri diritti fondamentali, in ambito giuridico (es. il diritto al voto).
Solo nel 1920, dopo anni di battaglie, subito dopo l’entrata in vigore della L. n. 1176/1919 che permetteva alle donne di accedere ad alcuni pubblici uffici, la Collega Poët riusciva finalmente ad iscriversi all’Albo degli avvocati di Torino, diventando così la prima donna iscritta all’ordine degli avvocati d’Italia.
l’avvocato, un lavoro sedentario?
Ma il lavoro dell’avvocato è davvero un lavoro sedentario?
Spesso mi è capitato di sentire che il lavoro dell’avvocato sia sedentario: “buon per te che stai sempre in ufficio!” mi è stato detto più volte in modo perentorio. La verità è che faccio fatica a ricordare l’ultima volta che sono stata tutto il giorno davanti alla mia scrivania.
Sfatiamo questo luogo comune.
Innanzitutto, ci sono le udienze. Anche se la situazione emergenziale pandemica prima e la riforma Cartabia di nuovo conio dopo hanno diminuito le occasioni in cui è necessario per l’avvocato recarsi in tribunale, le udienze non mancano, specie in ambito penale.
Udienze, poi, che possono durare 10 minuti o 2 ore, al di là di ogni possibile previsione.
Capita, anche, di avere più udienze nello stesso giorno, se sei fortunato ad orari leggermente diversi (sempre che, per ritardi, non si sovrappongano… circostanza che capita più spesso di quello che si può immaginare); udienze, insomma che, come un puzzle, correndo qua e là (non sempre si ha la fortuna che siano nello stesso piano, figuriamoci corridoio!), scusandosi ogni tanto con clienti e giudicanti per l’incauto ingresso in ritardo o la richiesta di qualche anticipazione d’orario, si riescono a gestire.
In Tribunale, poi, non ci si recava prima e nemmeno adesso solo per le udienze. Tutt’altro. L’avvento informatico ha anche in questo caso limitato, ma non completamente eliminato gli adempimenti in tribunale: cancellerie, uffici, unep, colloqui e notifiche sono solo alcuni momenti in cui gli avvocati si ritrovano tra i corridoi dedalici del Palazzo di Giustizia.
Corridoi infiniti, spesso nello stesso edificio se sei particolarmente fortunato (ci sono, infatti, tribunali che hanno sede decentrate e non tutti gli uffici e le relative funzioni sono “raccolte” nel medesimo palazzo: es. a Pistoia il giudice di pace, pur vicino, si trova in un ambiente ulteriore e distaccato dal “tribunale” vero e proprio. Lo stesso accade a Prato. Più fortunati sono i fiorentini dove il Palazzo di Giustizia è, da anni, uno unico, all’ingresso in città, pur non essendovi confluite le istituzioni amministrative, tributarie e contabili che sono in altre zone).
Capita sovente, poi, che per lo stesso adempimento, l’avvocato debba rimbalzare da un ufficio e l’altro, in punti opposti rispetto a quelli supposti all’inizio del proprio ingresso.
Non mancano, poi, gli accessi alle poste (per spedire a/r o notificare in proprio dei provvedimenti) o agli uffici degli enti pubblici in giro per la città (es. catasto, ade, inps ecc.) o nelle banche in via ordinaria oltre alle trasferte fuori foro (o nelle città limitrofe), quando non sia possibile chiedere assistenza ad un collega domiciliatario che sia in grado di sostituirti nella prestazione che sei chiamato a svolgere.
Per non parlare degli appuntamenti non solo con i propri assistiti, ma anche con le controparti e i relativi difensori che non sempre avvengono presso il proprio studio legale o le sedute di mediazione, spesso in presenza, presso gli organismi di mediazione o le lezioni di formazione, ora – post covid – non più, nella stragrande maggioranza dei casi, tenute in via telematica.
Ma anche questo è il suo bello: non ci si annoia mai, una giornata non è mai uguale alla precedente e, in un certo senso, si fa pure attività fisica che male non fa!
Il Gratuito Patrocinio
La persona non abbiente può essere rappresentata in giudizio da un avvocato iscritto in apposite liste per il gratuito patrocinio. In questi casi, sarà lo Stato ad occuparsi di pagare il Professionista.
In linea generale, la persona non abbiente può essere rappresentata in giudizio (ergo sia per agire sia per difendersi) da un avvocato iscritto in apposite liste per il gratuito patrocinio, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. In questi casi, sarà lo Stato ad occuparsi di pagare il Professionista.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale in ogni ambito: nel processo civile, nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), nel processo penale e in quello amministrativo, contabile e tributario. L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
La persona è non abbiente, ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio quando il richiedente è titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 12.838,01 euro (aggiornato al D.M. 10 Maggio 2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 6 Giugno 2023). Il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, fatta eccezione nelle cause che hanno ad oggetto diritti della personalità o quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con gli altri componenti di tale nucleo familiare (es. separazione/divorzi) dove rileva solo il reddito personale.
In ambito civile, la domanda di ammissione deve essere presentata al consiglio dell’ordine nel circondario dove dovrà essere patrocinata la vertenza; nel penale, invece, dovrà essere presentata al giudice della fase processuale di riferimento al momento della presentazione.
L’avvocato che vuole iscriversi in queste liste deve chiederne l’iscrizione al proprio consiglio di appartenenza, specificando, altresì, i propri ambiti di competenza (es. nel civile, nel penale ecc.); sarà quest’ultimo a valutarne la sussistenza di requisiti e, nel caso, a deliberarne l’inserimento.
In alcuni casi, poi, lo Stato garantisce l’ammissione al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito del nucleo familiare appartenente al soggetto che ne fa richiesta: ad esempio nel caso della persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis.
Non va confuso il difensore d’ufficio e il gratuito patrocinio!
Il difensore d’ufficio è un avvocato, iscritto in apposite liste, che, in assenza di un difensore di fiducia, lo Stato ti seleziona in modo che il tuo diritto alla difesa venga comunque tutelato. Dovrai, comunque, retribuirlo a meno che non tu abbia i requisiti per chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio.
Il segreto professionale
Il segreto professionale è un presupposto fondamentale nella relazione avvocato – assistito: non può esserci il rapporto di fiducia senza discrezione. Solo in pochissimi casi, il Professionista può derogare a tale dovere di riservatezza.
Ti sei rivolto ad un avvocato a cui hai raccontato, nell’ambito del mandato difensivo conferito, alcune confidenze e ti stai chiedendo se questo sia tenuto a mantenere massimo riservo su quanto gli hai rappresentato.
Assolutamente sì. Non può esserci il rapporto di fiducia senza discrezione e riservatezza su quanto viene confidato al Professionista dal proprio cliente: è un presupposto fondamentale nella relazione avvocato – assistito.
Il dovere di riservatezza è uno degli obblighi professionali, sancito dagli artt. 13 e 28 del codice di deontologia forense, a cui ogni avvocato deve attenersi. Solo in pochissimi casi il Professionista può derogare a tale dovere, ossia quando la divulgazione di quanto appreso nell’esercizio del proprio incarico è strettamente necessaria per:
· l’ottemperamento dell’incarico difensivo;
· impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
· allegare circostanze in una controversia tra avvocato e cliente;
· una procedura disciplinare.
In tutti gli altri casi, l’avvocato dovrà mantenere massimo riservo su quanto gli è stato raccontato, anche qualora il mandato sia concluso. In caso di trasgressione, da punto di vista disciplinare, il Professionista rischia la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
Allo stesso modo, l’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività (secondo l’art. 51 codice deontologia forense): pertanto, sono previste anche norme che proteggono il Professionista da chi voglia profanare tale segreto professionale.
L’ordine di appartenenza e il C.N.F.
Presso ogni tribunale vi è un ordine a cui l’avvocato è iscritto a seconda di dove esercita in modo principale la propria attività. Presso ogni ordine vi è istituito un Consiglio che precisi poteri e funzioni organizzative nei confronti dei propri iscritti. Il C.N.F., invece, è l’organo apicale dell’ordine forense a livello nazionale e ha funzioni non solo consultive, ma anche di rappresentanza nei confronti dello Stato di tutta l’Avvocatura italiana.
Hai sentito parlare spesso di “ordine”, di “foro di appartenenza” e della sigla “c.n.f.”, ma sono sinonimi? O sono termini che hanno un significato diverso? Scopriamolo insieme.
Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono il c.d. ordine forense che a sua volta si articola in “ordini circondariali” sul territorio e nel c.d. C.N.F..
Presso ciascun tribunale è costituito l'”ordine degli avvocati” al quale sono iscritti tutti i professionisti che hanno principale domicilio professionale in quel determinato circondario. Ogni ordine degli avvocati ha il proprio Consiglio che esercita i poteri e le funzioni previste dalla Legge Professionale (es. si occupa di tenere di albi, elenchi e registri, di vigilare sul tirocinio forense, di promuovere l’organizzazione e la promozione di eventi formativi ecc.).
Per “foro di appartenenza” di un avvocato si intende l’Ordine circondariale in cui l’iscritto esercita in forma prevalente la propria attività: Avv. Tizio Caio del Foro di Firenze significa che eserciterà in modo più preponderante nel foro di Firenze. È un ulteriore modo anche per identificare un soggetto: difficilmente, anche in caso di omonimie, colleghi con lo stesso nome e cognome saranno anche iscritti nel medesimo foro. In un certo senso, quindi, foro di appartenenza e ordine di appartenenza, in tale contesto, possono essere usati come sinonimo.
Il C.N.F., invece, è un acronimo che viene utilizzato per indicare il “Consiglio Nazionale Forense”, ossia l’istituzione apicale che regola l’Avvocatura, a livello nazionale, in Italia. In base alla nuova Legge Professionale, il C.N.F., rappresentando istituzionalmente l’Avvocatura a livello nazionale, ha l’onere di promuovere sia i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti sia le attività di coordinamento e di indirizzo dei vari consigli dell’Ordine circondariali. Svolge, poi, tra i vari compiti, una funzione consultiva nei confronti del Ministro (per favorire una più efficiente amministrazione della Giustizia) e una funzione disciplinare nei confronti dei propri iscritti nel rispetto del codice deontologico forense.
l’avvocato è padrone del suo tempo?
Ma davvero l’avvocato è padrone del suo tempo?
Spesso mi è capitato di sentire che l’avvocato sia padrone del suo tempo: “buon per te che da libero professionista non hai orari e ti puoi organizzare come vuoi”, “non hai da chiedere le ferie a nessuno, puoi fare quello che vuoi!” mi è stato ripetuto da amici e parenti in più occasioni, specie a ridosso delle vacanze estive, quando il procrastinatore di turno stava cercando di prenotare le proprie ferie, senza trovare soluzioni per così dire accessibili. Quando mi vengono rivolte certe affermazioni, mi rendo sempre più conto che il dietro le quinte di questa Professione non sia particolarmente conosciuto ai più.
Sfatiamo questo luogo comune.
Sì, siamo liberi professionisti, quindi, sì, in teoria, possiamo organizzare liberamente la propria giornata lavorativa, prendere ferie quando vogliamo, restare a casa quando desideriamo, senza, di fatto, rendere conto a nessuno. Questo in teoria.
Nella pratica, invece, non è proprio così.
Innanzitutto, ci sono le scadenze, sottese ad ogni posizione. Sia che si faccia penale sia che si patrocini in ambito civile (che è ancor peggio!), l’avvocato, nell’interesse del proprio assistito, dovrà rispettare sicuramente delle tempistiche nel depositare atti, osservazioni, memorie ecc. che esulano dal proprio operato e che attengono alla specificità della posizione seguita: il codice di procedura civile ha delle tempistiche, quello di procedura penale altre. E queste, bene o male, sono prevedibili e, di conseguenza, effettivamente, l’avvocato per farvi fronte deve soltanto organizzare il proprio tempo (salvo i problemi telematici dell’ultimo secondo, ma questo è un altro discorso che un avvocato organizzato deve comunque prevedere perché capitano più spesso di quanto si potrebbe supporre!).
Vi sono, poi, le udienze in tribunale e le sedute di mediazione che possono durare 10 minuti o 2 ore, al di là di ogni possibile ed umana previsione: le udienze di penale sono un’incognita ogni volta vuoi perché la scorta del detenuto del tuo processo è in ritardo vuoi perché l’istruttoria del dibattimento prima del tuo si è protratta più del pensabile. Sulla fissazione delle udienze, poi, potremmo aprire un capitolo a parte: non sempre (anzi direi in pochissimi casi) noi avvocati possiamo influire sulla loro calendarizzazione, vuoi perché a volte fissate fuori udienza (il giudice che, da remoto, decide quando svolgerle), vuoi perché per motivi organizzativi della macchina processuale non si è in grado di venire incontro alle richieste di tutti i singoli coinvolti.
Alle scadenze, alle udienze e alle sedute, vanno, poi, aggiunti gli incontri con i colleghi di controparte e gli appuntamenti con i propri assistiti (se non si vuole tener conto delle telefonate o dei messaggi whatsapp che rendono raggiungibile chiunque in ogni momento) che, per ragioni di tempo, non sempre si tengono in orario o in giornate d’ufficio (è capitato a tutti di incontrare un cliente di domenica o di rispondere dopo le ore 20.00 a qualche chiamata di lavoro). Per non parlare delle ferie che spesso concentriamo nel periodo di agosto per beneficiare della c.d. sospensione feriale durante la quale il tempo della Giustizia sembra fermarsi, a parte in casi particolari – le urgenze – che puntualmente si verificano proprio in vacanza e che ti raggiungono comunque (ma questo è un capitolo a parte).
Ma, quindi, l’avvocato è padrone del suo tempo o no?
Sì, quando, riesce ad organizzarsi, non capitano intoppi e riesce a partire per un weekend fuori porta senza urgenze dell’ultimo minuto da gestire; no, quando le udienze si sovrappongono con la visita dal dentista, fissata ad incastro durante la pausa pranzo, prima del primo appuntamento pomeridiano con un nuovo assistito.
Credo, in verità, che ogni professione abbia pro e contro e che l’avvocato – per quanto si sforzi - non sia mai effettivamente padrone del proprio tempo, ma che il tempo che offre alla macchina processuale e ai propri assistiti sia, in realtà, uno dei grandi valori sottesi al suo essere professionista a 360°.

La firma digitale
È uno strumento fondamentale nella vita forense perché permette all’avvocato di firmare i propri documenti, garantendo autenticità, provenienza ed integrità al proprio operato. Per questo motivo tale tipologia di firma è obbligatoria nella maggioranza dei casi (es. nel processo telematico, nelle notifiche via pec ecc.).
Spesso hai sentito parlare di “firma digitale”, ma non riesci a capire di cosa si tratti. Ma l’avvocato non firmava ancora con penna stilografica e calamaio?
L’avvento tecnologico ha portato tante innovazioni, anche nell’ambiente forense, anche nei metodi di firma di ciascun documento.
Salvo casi particolari (e residuali), nella maggioranza dei casi (es. nel processo telematico, nelle notifiche via pec ecc.), oggi, l’avvocato firma digitalmente i propri documenti attraverso appositi supporti informatici (es. chiavette fisiche, card e affini). In buona sostanza, all’interno di questi dispositivi, vi sono dei certificati qualificati e un sistema di chiavi crittografiche che permettono di “lasciare un’impronta” – riconducibile esclusivamente al professionista a cui la chiavetta o lo strumento è associato – su quel dato documento.
Il documento firmato digitalmente ha lo stesso valore di uno cartaceo sottoscritto con la firma autografa con la penna, “alla vecchia maniera”; tuttavia, la firma elettronica avanzata offre diverse garanzie ulteriori alla firma tradizionale (per questo viene preferita o imposta oggi in alcuni casi) per chi lo riceve:
Provenienza ed autenticità: si è sicuri al 100% che quella firma sia riconducibile al soggetto che l’ha posta in essere di cui è certa identità;
Integrità: quel documento non è stato alterato dopo che è stato sottoscritto.
L’impronta può essere “grafica”, ossia anche banalmente stampando il documento in cartaceo ci sarà “un piccolo logo” con riportato il nome dell’avvocato e l’ora esatta in cui è stata apposta la firma (si parlerà di firma digitale in “pades”) o solo “digitale”, visivamente non si vedrà, ma cambierà il formato del file da pdf a p7m (si parlerà di firma digitale in “cades”) e con appositi programmi sarà possibile verificare quando e chi ha apposto la firma al documento.
Per fare l’avvocato serve conoscere il latino?
E’ fondamentale per capire la nostra società e chi siamo e da dove veniamo; tuttavia, non ritengo che sia una conoscenza imprescindibile per chi studia Legge con il sogno di intraprendere la professione forense.
Quante volte ho sentito dire “ah bene, se vuoi fare l’avvocato fai bene ad andare al Liceo Classico”, “il latino ti servirà sicuramente: è fondamentale per fare giurisprudenza!” e simili.
Sfatiamo anche questo luogo comune.
Si può intraprendere la carriera di avvocato anche senza aver necessariamente frequentato il Liceo Classico (importanti per affrontare la facoltà di giurisprudenza prima e il percorso abilitante dopo sono la costanza, l’impegno e un metodo di studio adeguato che tantissime scuole, anche di altri indirizzi, sono perfettamente in grado di garantire). Non è, quindi, assolutamente necessario conoscere il latino.
Nel mio percorso universitario, ho dovuto rispolverare qualche rudimentale conoscenza della lingua latina (mai stata, in me, particolarmente brillante tra l’altro!) giusto per sporadici esami (es. diritto delle istituzioni romane, storia del diritto ecc.) o per comprendere qualche istituto proprio del diritto privato che, più di altri, affonda le proprie radici in istituti tradizionali meno di nuovo conio.
Il latino, così come il greco antico per chi lo ha studiato, è una materia importantissima da una punto di vista storico: studiarla e conoscerla ci dice di più della nostra società e dei nostri avi. Studiarne, poi, la lingua da un punto di vista grammaticale, ci fornisce un preciso modo di affrontare i problemi che può aiutarci ad intraprendere lo studio prima e la vita dopo con un particolare ed utilissimo apporto razionale. Ve lo scrive una che sì fa l’avvocato, ma che da piccola sognava di fare l’archeologa (quindi, un po’ ci si può fidare, anche se sono di parte!).
Però, se si vuole intraprendere la professione forense, non è una conoscenza così imprescindibile. In verità, infatti, nel lavoro quotidiano, se non per evitare di sbagliare a scrivere qualche brocardo latino (che, ogni tanto, ci sta di inserire in qualche atto o in qualche memoria più corposa e aulica), la conoscenza del latino non mi è/non mi è stata particolarmente d’aiuto o meglio così fondamentale da ritenerla indispensabile per conseguire l’abilitazione.
La cassa forense
L’avvocato è obbligatoriamente iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nota anche come cassa forense, ossia all’ente previdenziale di tutti gli avvocati italiani.
Non siamo, pertanto, sottoposti all’INPS, anche a gestione separata, pur dovendo necessariamente avere la partita iva. È la Cassa Forense ad avere la funzione di assicurare agli avvocati e ai loro superstiti un trattamento previdenziale ed assistenziali.
Hai presente quando nella fattura del tuo avvocato trovi alcune somme indicate con 4% c.p.a.? Il c.p.a. è l'indicazione, in fattura, del contributo dovuto per la previdenza: per legge, infatti, l'avvocato è tenuto a corrispondere alla Cassa forense il 4% dell'imponibile su ogni fattura emessa.
Difensore d’ufficio e difensore di fiducia
Difensore d’ufficio e difensore di fiducia non sono la stessa cosa: il difensore d’ufficio è un avvocato, iscritto in apposite liste, che, in assenza di un difensore di fiducia, lo Stato seleziona in modo che il diritto alla difesa del singolo venga comunque tutelato. Il difensore di fiducia, invece, è il professionista che il singolo si è scelto, sulla base di un rapporto di fiducia.
Difensore d’ufficio e difensore di fiducia non sono la stessa cosa, anche se spesso si tende ad usare i termini come se fossero interscambiabili o a confondere il difensore d’ufficio con il gratuito patrocinio! Facciamo, pertanto, chiarezza.
Il difensore d’ufficio è un avvocato, iscritto in apposite liste, che, in assenza di un difensore di fiducia, lo “Stato” seleziona – sulla base di precise regole di turnazione - in modo che il diritto alla difesa del singolo venga comunque tutelato e garantito.
Il difensore di fiducia, invece, è il professionista che il singolo assistito si è scelto in autonomia, sulla base di un rapporto di fiducia o di specifiche competenze.
La difesa d'ufficio ha, quindi, natura suppletiva rispetto alla difesa di fiducia: vi è la nomina d’ufficio da parte dell’Autorità ogni qualvolta non vi sia o venga meno nelle more quella di fiducia. In ogni momento, il singolo può revocare il mandato precedentemente conferito ad altro difensore, anche a quello d’ufficio, con una nomina fiduciaria successiva.
Non tutti gli avvocati possono iscriversi alle liste dei difensori d’ufficio. Per l’inserimento nell’elenco nazionale, l’avvocato deve in alternativa:
Aver partecipato a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale e aver superato una prova d’esame
Aver conseguito il titolo di specialista in diritto penale;
Essere iscritto all’albo da almeno cinque anni e dimostrare di avere esperienza nella materia penale.
Non va confuso, infine, il difensore d’ufficio e il gratuito patrocinio! Il difensore d’ufficio è un avvocato, iscritto in apposite liste, che, in assenza di un difensore di fiducia, lo Stato ti seleziona in modo che il tuo diritto alla difesa venga tutelato (c.d. difesa tecnica). Dovrai, comunque, retribuirlo a meno che non tu abbia i requisiti per chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio. Solo in quel caso, potrai chiedere che lo Stato si occupi di pagare il compenso al difensore; altrimenti, dovrai comunque occuparti di pagare il professionista così come faresti con il difensore di fiducia, essendo comunque un servizio di assistenza tecnica.
La posta elettronica certificata e il domicilio digitale
L’avvocato ha l’obbligo di avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, c.d. indirizzo p.e.c..
La posta elettronica certificata (c.d. p.e.c.) è un tipo di posta elettronica, ulteriore rispetto alla posta elettronica ordinaria (c.d. email) che, garantendo la prova dell’invio e della relativa consegna ad altro indirizzo di posta elettronica certificata, fornisce all’inoltro il valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Tale forma di comunicazione permette di velocizzare gli adempimenti con risparmio non soltanto di tempo, ma anche di risorse economiche, dato che, di fatto, l’inoltro della p.e.c. è gratuito (salvo il pagamento annuale del relativo dominio da parte del Professionista).
E’ possibile verificare ed individuare l’indirizzo p.e.c. della singole imprese e dei professionisti online tramite il registro pubblico INI-PEC. Tale registro fa fede sulla bontà dell’indirizzo p.e.c. ivi inserito.
In sede di richiesta di iscrizione all’albo, l’avvocato dovrà munirsi necessariamente di un indirizzo p.e.c.. L’indirizzo di posta elettronica certificata è uno strumento di lavoro imprescindibile per un avvocato, non soltanto per le notifiche (sia per inviarle sia per riceverle), ma anche per poter provvedere ai depositi nell’ambito del processo civile telematico. Tra l’altro, la riforma Cartabia ha incrementato notevolmente i casi di obbligatorietà dell’utilizzo della p.e.c. per le stesse notifiche, risultando quelle “cartacee” ormai residuali.
Inoltre, all’indirizzo p.e.c. dell’avvocato arriveranno le comunicazioni degli assistiti ogni qualvolta questi avranno eletto domicilio presso lo studio del difensore: l’indirizzo p.e.c. del professionista diventa così il “domicilio digitale” a cui far riferimento durante il processo sia civile sia penale.
Nel caso dell’avvocato, sarà possibile rintracciare il suo indirizzo di posta elettronica certificata anche online, cercando il suo nominativo nel proprio albo o nell’albo di ricerca del c.n.f..
L’assicurazione professionale
L’avvocato ha l’obbligo di avere una propria assicurazione professionale ed è tenuto ad indicare al proprio assistito gli estremi della suddetta polizza.
L'avvocato ha l'obbligo di avere una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione ed un’eventuale polizza ulteriore a copertura degli eventuali dipendenti e praticanti.
L’obbligo assicurativo nasce per tutelare l’avvocato e il suo patrimonio per possibili richieste di risarcimento di danni derivanti dall’esercizio della propria attività lavorativa. È, pertanto, a garanzia del professionista, ma anche dai possibili assistiti che si sentiranno maggiormente tutelati da possibili errori che l’avvocato possa aver commesso quando li patrocinia.
D’altro canto, è vero che l'attività dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi e non di risultato (il professionista non è tenuto a vincere la causa, ma solo a difendere diligentemente), ma è altrettanto vero che, per dolo o per colpa grave, il professionista potrebbe, con la propria attività, cagionare dei danni che, in questo modo, possono essere facilmente risarciti.
L’avvocato è tenuto ad indicare al proprio assistito gli estremi della suddetta polizza così come a comunicarla al proprio ordine di appartenenza.







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